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LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

note: Entrata in vigore: 6-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2011)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
    PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
    PROFESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • orig.
  • 13
  • orig.
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    SEZIONE I
    CREDITO AL CONSUMO
  • 18
  • orig.
  • 19
  • orig.
  • 20
  • orig.
  • 21
  • orig.
  • 22
  • orig.
  • 23
  • orig.
  • 24
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    Sezione II
    RISPARMIO
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    ASSICURAZIONI
  • 26
  • orig.
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • orig.
  • 31
  • 32
  • 33
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITÀ, PROTEZIONE
    DEI LAVORATORI, AMBIENTE
  • 37
  • orig.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • agg.1
  • orig.
  • 44
  • 45
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VI
    SANITÀ VETERINARIA
  • 46
  • 47
  • 48
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VII
    PRODOTTI ALIMENTARI
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • agg.1
  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • 60
  • 61
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 62
  • 63
  • 64
  • orig.
  • 65
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo IX
    TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo X
    RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITÀ EUROPEE
  • 73
  • 74
  • 75
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo XI
    DISPOSIZIONI FINALI
  • 76
  • orig.
  • Allegati
Testo in vigore dal:  22-5-1998
aggiornamenti all'articolo

Art. 43

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega)
1. L'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE nonché 91/383/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) fissare in materia di sicurezza del lavoro e di prevenzione il rispetto dei livelli di protezione previsti dalla legislazione nazionale, ove più favorevoli alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori;
b) fissare gli obblighi generali e le responsabilità per l'attuazione delle misure di sicurezza negli ambienti di lavoro e per l'osservanza delle condizioni e le altre finalità di prevenzione e tutela dei lavoratori;
c) definire le forme organizzative di sicurezza a livello aziendale e le forme di cooperazione dei lavoratori al processo prevenzionale;
d) dettare le disposizioni generali sull'impiego dei mezzi personali di protezione;
e) indicare le caratteristiche e le funzioni dei servizi sanitari e di pronto soccorso aziendale, prevedendo altresì la definizione delle competenze, dei requisiti professionali e delle responsabilità del medico incaricato della sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
f) dettare le misure di sicurezza in presenza di condizioni particolari di rischio;
g) prevedere, al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità di prevenzione e di tutela dei lavoratori perseguite dalle direttive da attuare:
1) il necessario coordinamento tra le funzioni esercitate dallo Stato e quelle esercitate nella materia dalle regioni, dai comuni e dalle unità sanitarie locali, anche al fine di assicurare unità di indirizzi ed omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza del lavoro;
2) che i competenti enti ed istituzioni svolgano attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e prevenzionale, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, anche tramite la istituzione di specifici corsi, anche obbligatori, di formazione in detta materia;
((7))

3) i criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai rischi e ai danni derivanti dall'attività lavorativa;
4) che per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, l'attività di vigilanza possa essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro;
5) che le interruzioni periodiche di cui all'articolo 7 della direttiva del Consiglio 90/270/CEE, nonché le prescrizioni minime di cui all'allegato alla medesima direttiva, siano espressamente defi- nite e quantificate nel decreto legislativo di attuazione.
2. Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione più favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.
3. In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo è fissato in diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 7)
che il termine di cui al comma 3 del presente articolo "è prorogato fino a
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che il numero 2) della lettera g) del comma 1 del presente articolo "deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata".