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LEGGE 19 febbraio 1992, n. 142

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1991).

note: Entrata in vigore: 6-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2011)
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  • Articoli
  • DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI
    PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
  • 1
  • agg.1
  • orig.
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO I
    CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE,
    PROFESSIONI, ATTIVITÀ ECONOMICHE
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • orig.
  • 13
  • orig.
  • 14
  • orig.
  • 15
  • 16
  • 17
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    SEZIONE I
    CREDITO AL CONSUMO
  • 18
  • orig.
  • 19
  • orig.
  • 20
  • orig.
  • 21
  • orig.
  • 22
  • orig.
  • 23
  • orig.
  • 24
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO II
    CREDITO E RISPARMIO
    Sezione II
    RISPARMIO
  • 25
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO III
    ASSICURAZIONI
  • 26
  • orig.
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • orig.
  • 31
  • 32
  • 33
  • orig.
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO IV
    FINANZE
  • 34
  • 35
  • 36
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    CAPO V
    SANITÀ, PROTEZIONE
    DEI LAVORATORI, AMBIENTE
  • 37
  • orig.
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • agg.1
  • orig.
  • 44
  • 45
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VI
    SANITÀ VETERINARIA
  • 46
  • 47
  • 48
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VII
    PRODOTTI ALIMENTARI
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • agg.1
  • orig.
  • 58
  • orig.
  • 59
  • 60
  • 61
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo VIII
    PRODUZIONE INDUSTRIALE
  • 62
  • 63
  • 64
  • orig.
  • 65
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo IX
    TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo X
    RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITÀ EUROPEE
  • 73
  • 74
  • 75
  • DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO
    E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA
    Capo XI
    DISPOSIZIONI FINALI
  • 76
  • orig.
  • Allegati
Testo in vigore dal:  6-3-1992

Art. 39

(Dispositivi medici impiantabili attivi: criteri di delega)
1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) la produzione e il commercio dei dispositivi impiantabili attivi, diversi dai dispositivi su misura e da quelli destinati ad indagini cliniche, dovranno essere sottoposti alla disciplina prevista dall'articolo 189 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1986, n. 128;
b) per i dispositivi impiantabili attivi su misura o destinati ad indagini cliniche sarà previsto, a carico delle aziende interessate, l'obbligo di dimostrazione della corrispondenza dei dispositivi ai requisiti previsti dalla direttiva;
c) saranno individuate le amministrazioni competenti allo svolgimento dei compiti attinenti alle procedure previste dagli articoli 9 e 13 della direttiva, con possibilità per le stesse di avvalersi di altri enti;
d) l'impiego dei dispositivi destinati ad indagini cliniche sarà di norm limitato ad ospedali ed altri istituti pubblici, secondo procedure e modalità da individuare con decreto del Ministro della sanità;
e) sarà istituito un sistema di monitoraggio che, prevedendo precisi obblighi di informazione a carico del personale sanitario e delle strutture sanitarie locali, consenta al Ministero della sanità una tempestiva conoscenza di eventuali difetti o inconvenienti correlati all'uso dei dispositivi;
f) saranno previste opportune norme transitorie per assicurare la permanenza in commercio dei prodotti già disciplinati dal decreto del Ministro della sanità 8 agosto 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, concernente "Reinquadramento nell disciplina dei presidi medicochirurgici degli elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da sorgente di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per stimolazione cardiaca e loro raccordi".