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LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162

Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.

note: Entrata in vigore della legge: 12/03/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2001)
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Testo in vigore dal:  13-4-2001
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Art. 3

1. Al CAI è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire
((900 milioni))
, da destinare, quanto a lire
(( 600 milioni ))
, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni; quanto a lire
((300 milioni))
, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del CAI, di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.