LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

note: Entrata in vigore della legge: 11-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 18-8-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
                 Cattura temporanea e inanellamento 
 
  1. Le regioni, su  parere  dell'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica,   possono   autorizzare   esclusivamente   gli    istituti
scientifici  delle  universita'  e  del  Consiglio  nazionale   delle
ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di  stu-
dio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di  mammiferi
ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli nati. 
  2. L'attivita' di  cattura  temporanea  per  l'inanellamento  degli
uccelli a scopo scientifico e' organizzata e  coordinata  sull'intero
territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna  selvatica;
tale attivita' funge da schema nazionale  di  inanellamento  in  seno
all'Unione  europea  per  l'inanellamento  (EURING).  L'attivita'  di
inanellamento  puo'  essere  svolta  esclusivamente  da  titolari  di
specifica  autorizzazione,  rilasciata  dalle   regioni   su   parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale
parere e'  subordinata  alla  partecipazione  a  specifici  corsi  di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento  del
relativo esame finale. 
  ((3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per  la  cessione
ai fini di richiamo puo'  essere  svolta  esclusivamente  con  mezzi,
impianti  o  metodi  di  cattura  che  non  sono  vietati  ai   sensi
dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE  da  impianti  della  cui
autorizzazione siano titolari le province  e  che  siano  gestiti  da
personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA.  L'autorizzazione
alla gestione di tali impianti e' concessa dalle  regioni  su  parere
dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il
quale svolge  altresi'  compiti  di  controllo  e  di  certificazione
dell'attivita' svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo
di attivita')). 
  4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo
per esemplari appartenenti alle seguenti  specie:  allodola;  cesena;
tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli
esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono
essere inanellati ed immediatamente liberati. 
  5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene  uccelli
inanellati di darne  notizia  all'Istituto  nazionale  per  la  fauna
selvatica o al comune nel cui territorio e'  avvenuto  il  fatto,  il
quale provvede ad informare il predetto Istituto. 
  6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla  detenzione
temporanea e  alla  successiva  liberazione  di  fauna  selvatica  in
difficolta'.