LEGGE 15 gennaio 1992, n. 21

Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

note: Entrata in vigore della legge: 7-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
vigente al 01/04/2023
Testo in vigore dal: 13-2-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
                       Sostituzione alla guida 
  1. I titolari di licenza  per  l'esercizio  del  servizio  di  taxi
possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito  orario  del  turno
integrativo o nell'orario del turno assegnato, da  chiunque  abbia  i
requisiti di professionalita' e moralita' richiesti  dalla  normativa
vigente. 
  2. Gli eredi minori del titolare di  licenza  per  l'esercizio  del
servizio di taxi possono  farsi  sostituire  alla  guida  da  persone
iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti
prescritti fino al raggiungimento della maggiore eta'. 
  ((2-bis. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi
o di autorizzazione per l'esercizio  del  servizio  di  noleggio  con
conducente di autovettura ovvero di natante,  in  caso  di  malattia,
invalidita' o sospensione della patente, intervenute  successivamente
al rilascio della licenza o dell'autorizzazione, possono mantenere la
titolarita' della licenza o  dell'autorizzazione,  a  condizione  che
siano sostituiti  alla  guida  dei  veicoli  o  alla  conduzione  dei
natanti,   per   l'intero   periodo   di   durata   della   malattia,
dell'invalidita' o della sospensione della  patente,  da  persone  in
possesso  dei  requisiti  professionali  e  morali   previsti   dalla
normativa vigente)). 
  ((3. Il rapporto di lavoro con un sostituto alla guida e'  regolato
con contratto di lavoro stipulato in  base  alle  norme  vigenti.  Il
rapporto con il sostituto alla guida puo' essere  regolato  anche  in
base ad un contratto di gestione)). 
  4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e  di
autorizzazione  per  l'esercizio  del  servizio   di   noleggio   con
conducente possono avvalersi, nello svolgimento del  servizio,  della
collaborazione di familiari, sempreche' iscritti  nel  ruolo  di  cui
all'articolo 6, conformemente a quanto  previsto  dall'articolo  230-
bis del codice civile. 
  5. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge il regime delle sostituzioni alla guida  in  atto  deve  essere
uniformato a quello stabilito dalla presente legge.