LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

note: Entrata in vigore della legge: 28/12/1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2022)
Testo in vigore dal: 29-12-1998
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 22. 
                            Norme quadro 
1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina  delle  aree
naturali protette regionali: 
a) la partecipazione delle province, delle comunita'  montane  e  dei
comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva
l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai  sensi
dell'articolo  14  della  legge  8  giugno   1990,   n.   142.   Tale
partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa
legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione  di  un
documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da
destinare   a   protezione,    alla    perimetrazione    provvisoria,
all'individuazione degli obiettivi da  perseguire,  alla  valutazione
degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio; 
b) la  pubblicita'  degli  atti  relativi  all'istituzione  dell'area
protetta  e  alla  definizione  del  piano  per  il  parco   di   cui
all'articolo 25; 
c) la partecipazione degli  enti  locali  interessati  alla  gestione
dell'area protetta; 
d) l'adozione, secondo  criteri  stabiliti  con  legge  regionale  in
conformita' ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti  delle
aree protette; 
e) la possibilita' di affidare la gestione alle  comunioni  familiari
montane, anche associate fra loro, qualora l'area  naturale  protetta
sia in tutto o in parte  compresa  fra  i  beni  agro-silvo-pastorali
costituenti patrimonio delle comunita' stesse. 
2. Fatte salve le rispettive competenze  per  le  regioni  a  statuto
speciale  e  per  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
costituiscono principi fondamentali di riforma  economico-sociale  la
partecipazione degli enti locali alla  istituzione  e  alla  gestione
delle  aree  protette  e   la   pubblicita'   degli   atti   relativi
all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del  piano  per
il parco. 
3. Le  regioni  istituiscono  parchi  naturali  regionali  e  riserve
naturali regionali utilizzando soprattutto i  demani  e  i  patrimoni
forestali regionali, provinciali, comunali e  di  enti  pubblici,  al
fine  di  un  utilizzo  razionale  del  territorio  e  per  attivita'
compatibili con la speciale destinazione dell'area. 
4. Le aree protette regionali che insistono sul  territorio  di  piu'
regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa  intesa  tra
le stesse, e  gestite  secondo  criteri  unitari  per  l'intera  area
delimitata. 
5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di
un parco nazionale o di una riserva naturale statale. 
6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve  naturali  regionali
l'attivita' venatoria e' vietata, salvo eventuali prelievi faunistici
ed  abbattimenti  selettivi  necessari   per   ricomporre   squilibri
ecologici.  Detti  prelievi  ed  abbattimenti  devono   avvenire   in
conformita' al regolamento del parco  o,  qualora  non  esista,  alle
direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilita'
e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e  devono  essere
attuati dal personale  da  esso  dipendente  o  da  persone  da  esso
autorizzate ((scelte con  preferenza  tra  cacciatori  residenti  nel
territorio del parco, previ opportuni  corsi  di  formazione  a  cura
dello stesso Ente)).