LEGGE 8 novembre 1991, n. 362

Norme di riordino del settore farmaceutico.

note: Entrata in vigore della legge: 17-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
Testo in vigore dal: 17-11-1991
                              Art. 11. 
              Titolarita' e sostituzione nella gestione 
  1. L'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475,  e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 11. - 1. Il titolare della farmacia ha la responsabilita' del
regolare esercizio e  della  gestione  dei  beni  patrimoniali  della
farmacia. 
   2. L'unita' sanitaria locale competente per territorio  autorizza,
a seguito  di  motivata  domanda  del  titolare  della  farmacia,  la
sostituzione temporanea con altro farmacista iscritto all'ordine  dei
farmacisti nella conduzione professionale della farmacia: 
    a) per infermita'; 
    b) per gravi motivi di famiglia; 
    c) per gravidanza, parto ed allattamento, nei termini  e  con  le
condizioni di cui alle norme sulla tutela della maternita'; 
    d) a seguito di adozione di minori e di affidamento familiare per
i nove  mesi  successivi  all'effettivo  ingresso  del  minore  nella
famiglia; 
    e) per servizio militare; 
    f) per chiamata a funzioni pubbliche  elettive  o  per  incarichi
sindacali elettivi a livello nazionale; 
    g) per ferie. 
   3. Nel caso  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  2  l'unita'
sanitaria locale competente per territorio,  trascorsi  tre  mesi  di
malattia, ha facolta' di sottoporre il farmacista a visita medica,  a
seguito della quale viene  fissata  la  data  di  riassunzione  della
gestione della farmacia. 
   4. La durata complessiva della  sostituzione  per  infermita'  non
puo' superare un periodo continuativo di cinque anni, ovvero  di  sei
anni per un decennio. 
   5. Due periodi di sostituzione temporanea agli effetti del periodo
massimo  previsto  dal  comma  4  non  si  sommano  quando  tra  essi
intercorre un periodo di gestione personale superiore ad un mese. 
   6. La durata della sostituzione per gravi motivi di  famiglia  non
puo' superare un periodo di tre mesi in un anno. 
   7. E'  in  facolta'  del  titolare  della  farmacia  conferire  al
sostituto la conduzione economica".