LEGGE 8 novembre 1991, n. 362

Norme di riordino del settore farmaceutico.

note: Entrata in vigore della legge: 17-11-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/08/2017)
Testo in vigore dal: 17-11-1991
                              Art. 10. 
                          Gestione comunale 
  1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge  2  aprile  1968,  n.
475, e' sostituito dal seguente: 
  "La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e  di  quelle
di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta  organica
puo' essere assunta per la meta' dal comune. Le farmacie di cui  sono
titolari i comuni possono essere gestite,  ai  sensi  della  legge  8
giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme: 
    a) in economia; 
    b) a mezzo di azienda speciale; 
    c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle  farmacie
di cui sono unici titolari; 
    d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune  e  i
farmacisti  che,  al  momento  della  costituzione  della   societa',
prestino  servizio  presso  farmacie  di  cui  il  comune  abbia   la
titolarita'. All'atto della  costituzione  della  societa'  cessa  di
diritto il  rapporto  di  lavoro  dipendente  tra  il  comune  e  gli
anzidetti farmacisti". 
          Nota all'art. 10:
             - Il testo dell'art. 9 della  legge  n.  475/1968,  come
          modificato dalla presente legge, e' il seguente:
             "Art.  9. - La titolarita' delle farmacie che si rendono
          vacanti e di quelle di nuova istituzione  a  seguito  della
          revisione  della pianta organica puo' essere assunta per la
          meta' dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni
          possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
          n. 142 (riguardante l'ordinamento delle  autonomie  locali,
          n.d.r. ), nelle seguenti forme:
               a) in economia;
               b) a mezzo di azienda speciale;
               c)  a  mezzo  di  consorzi  tra comuni per la gestione
          delle farmacie di cui sono unici titolari;
               d) a mezzo di societa' di capitali costituite  tra  il
          comune  e  i  farmacisti che, al momento della costituzione
          della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il
          comune abbia la titolarita'.  All'atto  della  costituzione
          della  societa'  cessa  di  diritto  il  rapporto di lavoro
          dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti.
             Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o  di
          nuova  istituzione  accolga  uno o piu' ospedali civili, il
          diritto alla prelazione  per  l'assunzione  della  gestione
          spetta   rispettivamente   all'amministrazione   dell'unico
          ospedale o di quello avente il  maggior  numero  di  posti-
          letto.
             Quando  la  farmacia  vacante o di nuova istituzione sia
          unica,  la  prelazione  prevista  ai  commi  precedenti  si
          esercita   alternativamente   al   concorso   previsto   al
          precedente art. 3, tenendo presenti le prelazioni  previste
          nei   due   commi   precedenti   per  determinare  l'inizio
          dell'alternanza.
             Quando il numero  delle  farmacie  vacanti  e  di  nuova
          istituzione  risulti  dispari  la  preferenza  spetta,  per
          l'unita' eccedente, al comune.
             Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le
          farmacie  il  cui precedente titolare abbia il figlio o, in
          difetto di figli, il coniuge  farmacista  purche'  iscritti
          all'albo.
             Nei  casi  di  prelazione previsti dal presente articolo
          restano salvi gli obblighi contemplati  dall'art.  110  del
          testo  unico  delle  leggi  sanitarie  approvato  con regio
          decreto 27 luglio 1934, n. 1265".