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LEGGE 8 agosto 1991, n. 264

Disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto.

note: Entrata in vigore della legge: 5-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/07/2010)
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Testo in vigore dal:  5-9-1991

Art. 9

Vigilanza e sanzioni
1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. Il presidente della provincia, anche su iniziativa dei comuni, emana, in caso di accertate irregolarità nell'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto o di inosservanza delle tariffe minime e massime stabilite ai sensi dell'articolo 8, atto di diffida. Ove siano accertate irregolarità persistenti o ripetute, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque milioni e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 è sospesa per un periodo da uno a sei mesi.
3. Oltre che nel caso di cui al comma 4 dell'articolo 7, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è revocata quando vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 e quando siano accertati gravi abusi.
In quest'ultimo caso si applica altresì la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dieci milioni, salva l'eventuale responsabilità civile e penale.
4. Chiunque esercita l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto senza essere in possesso della prescritta autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire venti milioni. Ove difetti altresì l'attestato di idoneità professionale di cui all'articolo 5 si applica l'articolo 348 del codice penale.
Nota all'art. 9:
- Si trascrive il testo dell'art. 348 del codice penale:
"Art. 348 (Abusivo esercizio di una professione) - Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa di lire mille a lire cinquemila".
La misura minima e massima della sanzione pecuniaria di cui all'articolo soprariportato è stata successivamente moltiplicata prima per due (D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679), poi per otto (D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti (art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603) e infine per cinque (legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione è quindi "da lire duecentomila a lire un milione".