LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-1-1992
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                          (Piani regionali) 
1. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, d'intesa con l'ENEA, individuano i  bacini  che  in  relazione
alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza,  alla
disponibilita'  di  fonti  rinnovabili  di  energia,   al   risparmio
energetico  realizzabile  e  alla  preesistenza  di   altri   vettori
energetici,  costituiscono  le  aree  piu'  idonee  ai   fini   della
fattibilita' degli interventi di  uso  razionale  dell'energia  e  di
utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.((1)) 
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini
di cui al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA,  le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  centottanta  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  predispongono
rispettivamente un piano regionale  o  provinciale  relativo  all'uso
delle fonti rinnovabili di energia. ((1)) 
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare: 
a) il bilancio energetico regionale o provinciale; 
b) l'individuazione dei bacini energetici territoriali; 
c)  la  localizzazione  e  la   realizzazione   degli   impianti   di
teleriscaldamento; 
d) l'individuazione  delle  risorse  finanziarie  da  destinare  alla
realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia; 
e) la destinazione delle risorse finanziarie, secondo  un  ordine  di
priorita' relativo alla quantita' percentuale e assoluta  di  energia
risparmiata, per gli interventi di risparmio energetico; 
f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di intervento; 
g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di  impianti
per la produzione di energia fino  a  dieci  megawatt  elettrici  per
impianti installati al servizio dei  settori  industriale,  agricolo,
terziario,  civile  e  residenziale,   nonche'   per   gli   impianti
idroelettrici. 
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle  province  autonome
di Trento e di Bolzano a quanto previsto nei  commi  1,  2  e  3  nei
termini   individuati,   ad   esse   si   sostituisce   il   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,  che  provvede  con
proprio decreto  su  proposta  dell'ENEA,  sentiti  gli  enti  locali
interessati. ((1)) 
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto  1942,  n.
1150, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  dei  comuni  con
popolazione superiore a cinquantamila abitanti, devono prevedere  uno
specifico piano a  livello  comunale  relativo  all'uso  delle  fonti
rinnovabili di energia. 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 18-27 dicembre  1991,  n.  483
(in G.U. 1a s.s. 04/01/1992, n. 1),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente art. 5: 
  - al primo comma " nella parte  in  cui  prevede  che  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  individuano   i   bacini,   ivi
considerati, " d'intesa con " anziche' "sentito" l' ENEA"; 
  - al secondo comma, " nella parte in cui prevede  che  le  province
autonome di Trento e di Bolzano predispongono i loro piani " d'intesa
con " anziche' "sentiti" gli enti locali e le loro aziende"; 
  - al quarto comma, " nella parte in  cui  non  prevede  un  congruo
preavviso, nei sensi espressi in motivazione, alle province  autonome
di  Trento  e  di  Bolzano,  in  ordine  all'  esercizio  dei  poteri
sostitutivi ivi disciplinati".