LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394

Legge quadro sulle aree protette.

note: Entrata in vigore della legge: 28/12/1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2022)
Testo in vigore dal: 25-7-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
Comitato per le aree naturali protette e Consulta tecnica per le aree
                          naturali protette 
 
  1. E' istituito il Comitato  per  le  aree  naturali  protette,  di
seguito denominato "Comitato", costituito dai Ministri dell'ambiente,
che lo presiede,  dell'agricoltura  e  delle  foreste,  della  marina
mercantile, per i beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici  e
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  o  da
sottosegretari delegati, e da sei presidenti di regione  o  provincia
autonoma, o assessori delegati, designati,  per  un  triennio,  dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni del  Comitato
partecipano, con voto  consultivo,  i  presidenti,  o  gli  assessori
delegati, delle regioni nel cui territorio  ricade  l'area  protetta,
ove non rappresentate. Alla costituzione  del  Comitato  provvede  il
Ministro dell'ambiente con proprio decreto. 
  2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della  natura  di
cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con
riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono  adottate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato. 
  3. La  Carta  della  natura  e'  predisposta  dai  servizi  tecnici
nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989,  n.  183,  in  attuazione
degli  indirizzi  del  Comitato.  Essa  integrando,  coordinando   ed
utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle  finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente  legge,  ivi  compresi
quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della  legge
3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato  dell'ambiente  naturale
in  Italia,  evidenziando  i  valori  naturali   e   i   profili   di
vulnerabilita' territoriale. La Carta della natura  e'  adottata  dal
Comitato su proposta del Ministro dell'ambiente. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi  nel  1992,
lire 5 miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994. 
  4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti compiti: 
    a) integra la classificazione delle  aree  protette,  sentita  la
Consulta di cui al comma 7; 
    b) adotta il programma per le aree naturali protette  di  rilievo
internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, sentita la Consulta
di cui  al  comma  7  del  presente  articolo,  nonche'  le  relative
direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie; 
    c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette. 
  5. Il Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno  due  volte
l'anno,  provvede  all'attuazione  delle  deliberazioni  adottate   e
riferisce sulla loro esecuzione. 
  6. Ove sull'argomento in discussione  presso  il  Comitato  non  si
raggiunga  la  maggioranza,  il  Ministro  dell'ambiente  rimette  la
questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito. 
  7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree naturali  protette,
di  seguito  denominata  "Consulta",  costituita  da   nove   esperti
particolarmente  qualificati  per  l'attivita'  e   per   gli   studi
realizzati in materia di conservazione della natura, nominati, per un
quinquennio, dal Ministro dell'ambiente, di cui  tre  scelti  in  una
rosa di nomi presentata dalle associazioni di  protezione  ambientale
presenti  nel  Consiglio  nazionale  per  l'ambiente,   tre   scelti,
ciascuno, sulla base  di  rose  di  nomi  rispettivamente  presentate
dall'Accademia nazionale dei Lincei, dalla Societa' botanica italiana
e  dall'Unione  zoologica  italiana,  uno  designato  dal   Consiglio
nazionale delle ricerche e due scelti in una rosa  di  nomi  proposta
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata una spesa annua fino a lire 600 milioni
a partire dall'anno 1991. 
  8. La Consulta esprime pareri per i profili tecnico-scientifici  in
materia di aree naturali protette, di sua iniziativa o  su  richiesta
del Comitato o del Ministro dell'ambiente. 
  9. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO  2007,  N.  90  )).  (2a)
((9)) 
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AGGIORNAMENTO (2a) 
  Il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, ha disposto (con l'art. 7,  comma
1) che il "Comitato per le aree naturali protette e Gruppo di  lavoro
per  la  carta  della  natura"  previsto  dal  presente  articolo  e'
soppresso. Le relative  funzioni  sono  esercitate  dalla  Conferenza
Stato - regioni. 
    

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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 ha disposto (con l'art. 3, comma 1)
che "Dalla data di entrata in  vigore  del  presente  regolamento  la
Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui  all'articolo
3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991,  n.  394,  e'  ridenominata:
"Segreteria tecnica  per  la  protezione  della  natura"  e  fornisce
supporto  al  Ministero   per   quanto   concerne   l'istituzione   e
l'aggiornamento delle aree protette  terrestri,  per  l'adozione  del
programma  per  le  aree  naturali  protette  terrestri  di   rilievo
internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco  ufficiale
delle aree naturali protette, nonche' per il supporto alla  gestione,
al  funzionamento  ed  alla   progettazione   degli   interventi   da
realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree."