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LEGGE 25 agosto 1991, n. 287

Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

note: Entrata in vigore della legge: 18-9-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
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Testo in vigore dal:  18-9-1991

Art. 9

Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
1. Per i fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il sindaco comunica al prefetto, entro dieci giorni dal rilascio, gli estremi delle autorizzazioni di cui all'articolo 3.
2. Ai medesimi fini di cui al comma 1, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti.
3. La sospensione del titolo autorizzatorio prevista dall'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non può avere durata superiore a quindici giorni; è fatta salva la facoltà di disporre la sospensione per una durata maggiore, quando sia necessario per particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica specificamente motivate.
Nota all'art. 9:
- L'art. 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. n. 773/1931, così recita:
"Art. 100. - Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.
Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata".