LEGGE 23 luglio 1991, n. 223

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro.

note: Entrata in vigore delle legge: 11-8-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
(Norme in materia di integrazione  salariale  per  i  lavoratori  del
                       settore dell'edilizia) 
1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 3 febbraio 1964,
n. 77, si applicano anche nel  caso  di  eventi,  non  imputabili  al
datore di lavoro o al lavoratore, connessi al  mancato  rispetto  dei
termini previsti nei contratti di appalto  per  la  realizzazione  di
opere pubbliche di grandi  dimensioni,  alle  varianti  di  carattere
necessario apportate ai  progetti  originari  delle  predette  opere,
nonche' ai provvedimenti dell'autorita' giudiziaria emanati ai  sensi
della legge 31 maggio 1965, n. 575,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. (4) 
2.((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 GIUGNO 2012, N. 92)). 
2-bis. Con il provvedimento di cui al comma 2, il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale su  istanza  dell'azienda,  da  formularsi
contestualmente alle richieste di  proroga,  dispone,  ricorrendo  le
condizioni di cui all'articolo 2, comma 6, il  pagamento  diretto  da
parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale  (INPS)  delle
relative prestazioni, con i connessi assegni per il nucleo  familiare
ove spettanti. (4) 
3. Il periodo nel quale e' concesso il trattamento di cui comma 2 non
concorre alla configurazione del limite massimo di cui all'articolo 1
della legge 6 agosto 1975, n. 427. 
4.  L'ente  appaltante  o  l'azienda  che  avrebbe  potuto  prevedere
l'evento di cui al comma 1 con la diligenza prevista dal primo  comma
dell'articolo 1176 del codice civile  e'  tenuto  a  rimborsare  alla
gestione di cui al comma 2 le somme da  essa  erogate  ai  sensi  del
presente articolo, con rivalutazione monetaria  ed  interessi  legali
decorrenti dalla data dell'erogazione. L'INPS  promuove  l'azione  di
recupero. 
5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge il CIPI, integrato dal Ministero dei  lavori  pubblici
su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
determina i criteri e le modalita' di attuazione di  quanto  disposto
dal presente articolo. 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 19 luglio 1993, n. 236, ha disposto (con l'art. 6, comma  2)
che "Per "opere pubbliche di grandi dimensioni" di  cui  al  comma  1
dell'articolo 10 [...]  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  si
intendono quelle opere per le quali  la  durata  dell'esecuzione  dei
lavori edili prevista e' di diciotto mesi nell'ambito di un  progetto
generale approvato  di  durata  uguale  o  superiore  a  trenta  mesi
consecutivi". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 11, comma 1) che  "Le  disposizioni
del presente decreto hanno effetto dall'11 maggio 1993".