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LEGGE 19 luglio 1991, n. 216

Primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose.

note: Entrata in vigore della legge: 7/8/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/1994)
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Testo in vigore dal:  28-7-1994
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Art. 2

1. Ai comuni, alle province, ai loro consorzi, alle comunità montane, nonché ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro nelle attività e con le specifiche finalità di cui all'art. 1, comma 1, nel rispetto dell'equilibrato sviluppo della personalità dei minori, sono destinati contributi a carico del fondo di cui all'articolo 3.
2. I contributi sono erogati previa dimostrazione dell'effettiva realizzazione delle iniziative e dei servizi, sui quali l'ente locale competente per territorio ha espresso il parere.
3. Gli enti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni e le cooperative di solidarietà sociale sono tenuti a trasmettere i propri bilanci e una relazione sull'attività svolta alla commissione di cui al comma 5.
4. I contributi destinati ai comuni, ai loro consorzi e alle comunità montane, previa relazione sulla rispondenza alle effettive esigenze del territorio e sulla corrispondenza ai criteri elaborati dalla commissione di cui al comma 5, possono essere erogati anche per l'avvio di nuove iniziative.
5. I contributi vengono ripartiti sulla base dei criteri e dei requisiti determinati da apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreto del Ministro per gli affari sociali, il quale la presiede personalmente o a mezzo di suo delegato, scelto tra gli esperti o tra i funzionari della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La commissione è composta dal presidente, da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzione di segretario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, da tre docenti universitari esperti nelle problematiche dell'età evolutiva designati dal Ministro per gli affari sociali, nonché da tre rappresentanti delle regioni e tre rappresentanti dei comuni, designati rispettivamente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dall'Associazionenazionale dei comuni italiani. La commissione formula al Ministro dell'interno la proposta riguardante la concessione dei contributi riferiti alle domande presentate.
6. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, dispone il finanziamento nel termine di trenta giorni dalla formulazione della proposta. (1)
7. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1 sono inoltrate, a cura del comune e per il tramite della prefettura competente per territorio, entro il 30 marzo di ciascun anno.
((2))


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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale con sentenza 22 gennaio-5 febbraio 1992, n. 36, (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992 n. 7), ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente art. 2, sesto comma, " nella parte in cui non prevede la preventiva intesa fra lo Stato e le Province autonome di Trento e di Bolzano in ordine al decreto del Ministro dell'interno che dispone i contributi di cui al medesimo art. 2 per il sostegno a iniziative attivate nell'ambito dei rispettivi territori provinciali ".

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 27 maggio 1994, n. 318 convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio 1994, n. 465 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Per l'anno 1994 il termine di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 19 luglio 1991, n. 216 , per l'inoltro della documentazione e della domanda, è fissato al 30 settembre."