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LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

note: Entrata in vigore della legge: 31-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  21-8-2013
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Art. 4

Condizioni per l'iscrizione all'albo
1. Possono essere iscritti all'albo dei maestri di sci coloro che siano in possesso della relativa abilitazione, conseguita con le modalità di cui all'articolo 6, nonché dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità economica europea;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato dalla unità sanitaria locale del comune di residenza;
((2))
d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 42, comma 1, lettera e)) che, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, è abrogata la disposizione concernente l'obbligo del certificato di idoneità psico-fisica all'attività di maestro di sci di cui alla lettera c), comma 1 del presente articolo.