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LEGGE 8 marzo 1991, n. 81

Legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina.

note: Entrata in vigore della legge: 31-3-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/06/2013)
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Testo in vigore dal:  31-3-1991

Art. 23

Abilitazione tecnica all'esercizio
della professione di guida alpina
1. I corsi previsti dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono organizzati dalle regioni, con la collaborazione dei collegi di cui all'articolo 13 della medesima legge. Le regioni possono, ove lo ritengano opportuno, affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide di cui all'articolo 15 della stessa legge n. 6 del 1989.
2. Le commissioni di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina sono nominate dalle regioni, su proposta dei collegi regionali di cui all'articolo 13 della citata legge n. 6 del 1989. La valutazione tecnica spetta ad una sottocommissione composta da istruttori di guida alpina-maestro di alpinismo in possesso del diploma di cui all'articolo 7, comma 8, della medesima legge n. 6 del 1989.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 marzo 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 7 della legge n. 6/1989 (Ordinamento della professione di guida alpina) è il seguente:
"Art. 7 (Abilitazione tecnica all'esercizio della professione di guida alpina). - 1. L'abilitazione tecnica all'esercizio della professione, come guida alpina-maestro di alpinismo o come aspirante guida, si consegue mediante la frequenza degli appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.
2. I corsi sono organizzati su base regionale, sotto la vigilanza della regione, dal rispettivo collegio regionale delle guide.
3. Ciascun collegio regionale può altresì affidare l'organizzazione dei corsi al collegio nazionale delle guide, di cui all'art. 15, ovvero al collegio regionale delle guide di un'altra regione.
4. Sono ammessi ai corsi regionali i residenti in un comune della rispettiva regione che abbiano l'età prescritta per l'iscrizione nel relativo albo e che, nel caso dei corsi per guide alpine-maestri di alpinismo, abbiano effettivamente esercitato la professione come aspiranti guida per almeno due anni.
5. I corsi sono organizzati almeno ogni due anni.
6. Le commissioni esaminatrici sono nominate dal direttivo del collegio delle guide che ha organizzato il corso e sono composte di esperti delle materie insegnate nei corsi e di guide alpine-maestri di alpinismo in possesso del diploma di istruttore di cui al comma 8. Esse sono presiedute da una guida alpina-maestro di alpinismo designata dal collegio nazionale delle guide. Un componente è nominato dal Ministro del turismo e dello spettacolo nell'ambito di una terna di nomi designati dalla presidenza del Club alpino italiano.
7. I programmi dei corsi e i criteri per le prove di esame sono definiti dal direttivo del collegio nazionale delle guide e approvati dal Ministro del turismo e dello spettacolo.
8. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine-maestri di alpinismo che abbiano conseguito il diploma di istruttore di guida alpina-maestro di alpinismo, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal collegio nazionale delle guide.
9. Le spese relative all'organizzazione dei corsi di cui al presente articolo sono a carico delle rispettive regioni nell'ambito dei programmi regionali relativi alla formazione professionale".
La Corte costituzionale, con sentenza 3-6 luglio 1989, n. 372 (Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 1989, n. 28 - serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 soprariportato, commi 2, 3, 6 e 7.
- Il testo dell'art. 13 della medesima legge n. 6/1989 è il seguente:
"Art. 13 (Collegi regionali delle guide). - 1. In ogni regione è istituito, come organismo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida.
2. Del collegio fanno parte di diritto tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi della regione, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità, residenti nella regione.
3. L'assemblea del collegio è formata da tutti i membri del collegio medesimo.
4. Il collegio regionale ha un direttivo formato nei modi stabiliti dalla legge regionale e composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del collegio e scelti per almeno tre quarti fra le guide alpine-maestri di alpinismo iscritte nel relativo albo.
5. Il direttivo elegge il presidente del collegio regionale scegliendolo fra gli iscritti nell'albo delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
6. L'assemblea si riunisce di diritto una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio, e tutte le volte che lo decida il direttivo ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei componenti.
7. Il direttivo si riunisce ogni volta che lo decida il presidente ovvero ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti.
8. Il direttivo nomina una commissione tecnica che sovrintende all'organizzazione dei corsi di cui agli articoli 7 e 9.
9. La vigilanza sul collegio regionale delle guide è esercitata dalla competente autorità della regione".
- Il testo dell'art. 15 della ripetuta legge n. 6/1989 è il seguente:
"Art. 15 (Collegio nazionale delle guide). - 1. È istituito il collegio nazionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e degli aspiranti guida, come organismo di coordinamento dei collegi regionali.
2. Il collegio nazionale ha un direttivo formato dai presidenti di tutti i collegi regionali e degli analoghi organismi costituiti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome dotate di competenza legislativa primaria in materia di ordinamento delle professioni alpine, nonché da un eguale numero di altri membri eletti direttamente da tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti negli albi professionali, scelti per almeno tre quarti fra gli iscritti negli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo.
3. A tal fine ogni elettore vota per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Sono eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti, salva la riserva di posti a favore delle guide alpine-maestri di alpinismo di cui al comma 2.
4. Le elezioni sono indette ogni tre anni dal direttivo uscente al quale spetta altresì stabilire ogni norma necessaria per lo svolgimento delle elezioni medesime.
5. Fanno parte di diritto del direttivo il presidente generale del Club alpino italiano e il presidente della commissione tecnica nazionale formata dai presidenti delle commissioni tecniche regionali istituite ai sensi del comma 8 dell'articolo 13.
6. Il presidente della commissione tecnica nazionale è eletto dalla medesima nel proprio seno.
7. Il direttivo elegge il proprio presidente, scegliendolo fra gli iscritti agli albi delle guide alpine-maestri di alpinismo componenti il direttivo medesimo.
8. La vigilanza sul collegio nazionale delle guide è esercitata dal Ministro del turismo e dello spettacolo".