stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonchè erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-2-1991

Art. 5

1. L'articolo 132 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 132. - 1. All'ufficiale giudiziario che accompagna il magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta, oltre all'eventuale indennità di missione, determinata ai sensi dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari a L. 1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti ai quali assiste".