LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 1-2-1991
                               Art. 5.
  1.  L'articolo  132  dell'ordinamento  degli ufficiali giudiziari e
degli  aiutanti  ufficiali  giudiziari,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  132.  -  1.  All'ufficiale  giudiziario  che  accompagna  il
magistrato o il cancelliere per assistenza ad atti di ufficio spetta,
oltre  all'eventuale  indennita'  di  missione,  determinata ai sensi
dell'articolo 32, ultimo comma, se dovuta, un diritto di importo pari
a  L.  1.000 per ogni ora o frazione di ora superiore a trenta minuti
primi e in ragione del tempo impiegato nella redazione degli atti  ai
quali assiste".