LEGGE 15 gennaio 1991, n. 14

Forfetizzazione e rivalutazione dei diritti spettanti agli ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari e coadiutori giudiziari, nonche' erogazione al personale appartenente alle predette categorie di un compenso mensile non pensionabile.

note: Entrata in vigore della legge: 1/2/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/05/2001)
Testo in vigore dal: 1-2-1991
                               Art. 4.
  1.  L'articolo  129  dell'ordinamento  degli ufficiali giudiziari e
degli  aiutanti  ufficiali  giudiziari,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
  "Art.  129.  -  1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobiliari e per
ogni atto che importi la redazione di un verbale, escluso  l'atto  di
protesto,  e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto unico nella
seguente misura:
    a) per gli atti relativi ad affari di valore
       fino a L. 1.000.000   . . . . . . . . . . . . . . .L.  5.000
    b) per gli atti relativi ad affari di valore
       superiore a L. 1.000.000 fino a L. 5.000.000  . . ."   7.000
    c) per gli atti relativi ad affari di valore
       superiore a L. 5.000.000 o di valore
       indeterminabile   . . . . . . . . . . . . . . . . ."  13.000".