LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

Norme per lo sviluppo delle attivita' economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

note: Entrata in vigore della legge: 5-2-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
Testo in vigore dal: 20-7-1993
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7. 
  ((1. La regione Friuli-Venezia Giulia  puo'  istituire,  con  legge
regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti
ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti  a  medio
termine, della durata massima di dieci anni, a favore  delle  aziende
artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del  tasso
di interesse a carico dei beneficiari dei  finanziamenti,  nonche'  i
criteri e le modalita' relativi, sono determinati, nel  rispetto  dei
principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi  statali
vigenti in materia. 
  2.  Per  la  realizzazione  del  piano  regionale  di  sviluppo  e'
attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo
50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1, un contributo speciale di lire  220  miliardi  per  il  periodo
1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi
per ciascuno degli anni 1992 e 1993.)) ((2)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 237, ha disposto (con l'art. 13, comma  1)  che
la presente modifica ha effetto dall'11 maggio 1993.