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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

note: Entrata in vigore della legge: 5-2-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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Testo in vigore dal:  20-7-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

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1. La regione Friuli-Venezia Giulia può istituire, con legge regionale, un Fondo di rotazione speciale, costituito da stanziamenti ordinari della regione, per la concessione di finanziamenti a medio termine, della durata massima di dieci anni, a favore delle aziende artigiane preferibilmente associate in consorzi. La misura del tasso di interesse a carico dei beneficiari dei finanziamenti, nonché i criteri e le modalità relativi, sono determinati, nel rispetto dei principi del diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
2. Per la realizzazione del piano regionale di sviluppo è attribuito alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 50 dello statuto, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, un contributo speciale di lire 220 miliardi per il periodo 1991-1997, di cui lire 15 miliardi per l'anno 1992 e lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
))
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 237, ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che la presente modifica ha effetto dall'11 maggio 1993.