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LEGGE 21 marzo 1990, n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.

note: Entrata in vigore della legge: 23/3/1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2024)
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Testo in vigore dal:  23-3-1990

Art. 9

1. Fino al mese di marzo 1991, gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, ad esclusione di quelli di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 352, come modificata dalla legge 22 maggio 1978, n. 199, sono determinati come segue:
a) gli importi di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70, sono aggiornati, rispettivamente, in lire 146.000 e in lire 116.000;
b) gli importi di cui al terzo comma del sopracitato articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 45.000 e in lire 30.000;
c) gli importi di cui al quarto comma del predetto articolo 1 sono aggiornati, rispettivamente, in lire 87.000 e in lire 59.000.
2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.