LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 28-7-2016
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 19-bis 
          (( (Concentrazione dei regimi amministrativi).)) 
 
  ((1. Sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione e' indicato
lo sportello unico, di regola  telematico,  al  quale  presentare  la
SCIA, anche in caso di procedimenti connessi di competenza  di  altre
amministrazioni   ovvero    di    diverse    articolazioni    interne
dell'amministrazione ricevente. Possono essere istituite piu' sedi di
tale sportello, al solo scopo di garantire la pluralita' dei punti di
accesso sul territorio. 
  2. Se per lo svolgimento  di  un'attivita'  soggetta  a  SCIA  sono
necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni,  asseverazioni  e
notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello di cui
al comma  1.  L'amministrazione  che  riceve  la  SCIA  la  trasmette
immediatamente alle altre  amministrazioni  interessate  al  fine  di
consentire,  per  quanto  di  loro  competenza,  il  controllo  sulla
sussistenza dei  requisiti  e  dei  presupposti  per  lo  svolgimento
dell'attivita' e la presentazione, almeno cinque giorni  prima  della
scadenza dei termini di cui all'articolo 19,  commi  3  e  6-bis,  di
eventuali proposte motivate  per  l'adozione  dei  provvedimenti  ivi
previsti. 
  3. Nel caso in cui l'attivita'  oggetto  di  SCIA  e'  condizionata
all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati o  pareri  di
altri uffici e amministrazioni, ovvero  all'esecuzione  di  verifiche
preventive, l'interessato presenta allo sportello di cui al  comma  1
la relativa istanza, a seguito della quale e' rilasciata ricevuta  ai
sensi  dell'articolo  18-bis.  In  tali  casi,  il  termine  per   la
convocazione della conferenza di cui all'articolo  14  decorre  dalla
data di presentazione dell'istanza e  l'inizio  dell'attivita'  resta
subordinato al rilascio degli atti medesimi, di cui lo sportello  da'
comunicazione all'interessato.))