LEGGE 7 agosto 1990, n. 241

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

note: Entrata in vigore della legge: 2-9-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 10-bis 
 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza). 
  1. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. ((La comunicazione  di  cui  al
primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni  dopo  la  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine
di cui al secondo periodo. Qualora  gli  istanti  abbiano  presentato
osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile
del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare  ragione
nella motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,  se
ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono  conseguenza
delle  osservazioni.  In  caso  di  annullamento  in   giudizio   del
provvedimento  cosi'  adottato,  nell'esercitare  nuovamente  il  suo
potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima  volta  motivi
ostativi   gia'   emergenti   dall'istruttoria   del    provvedimento
annullato.)) Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  non  si
applicano alle procedure concorsuali e  ai  procedimenti  in  materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di  parte  e
gestiti dagli enti previdenziali. Non possono essere  addotti  tra  i
motivi che  ostano  all'accoglimento  della  domanda  inadempienze  o
ritardi attribuibili all'amministrazione.