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LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
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Testo in vigore dal:  1-1-1993
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Art. 6

(Età pensionabile e prosecuzione del rapporto di lavoro)
1. Gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipedenti ed alle gestioni sostitutive, esonerative o esclusive della medesima possono continuare a prestare la loro opera fino al compimento del sessantaduesimo anno di età, anche nel caso in cui abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, semprechè non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'istituto nazionale della previdenza sociale o dei trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, purché di vecchiaia.
2. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'esercizio della facoltà di cui al comma 1 deve essere comunicato al datore di lavoro ed all'ente previdenziale competente almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia.
3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione di applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.(1)
4. Nei confronti dei lavoratori che esercitano la facoltà di cui ai commi 1 e 3 e con i limiti in essi fissati si applicano le disposizioni della legge 11 maggio 1990, n. 108.
5. Qualora il lavoratore abbia esercitato la facoltà di cui al comma 1, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di trattamento pensionistico.
6. Gli iscritti che abbiano esercitato la facoltà di cui al comma 1 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione del trattamento pensionistico di importo pari alla misura del supplemento di pensione di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in relazione al periodo di continuazione della prestazione della loro opera; la maggiorazione si somma alla pensione e diviene parte integrante di essa a tutti gli effetti dalla data di decorrenza della maggiorazione stessa. Per i trattamenti sostitutivi, esonerativi o esclusivi di cui al comma 1, si applicano le norme in materia di determinazione della misura della pensione previste dai singoli ordinamenti.
7. Nel caso che venga esercitata l'opzione di cui al comma 1, la cessazione del rapporto di lavoro per avvenuto compimento del sessantaduesimo anno di età avviene, in ogni caso, senza obblighi di preavviso per alcuna delle parti.
((6))



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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n. 169 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che la deroga ai termini di comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il limite di età previsto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, è elevato fino al compimento del 65 anno.