stai visualizzando l'atto

LEGGE 15 dicembre 1990, n. 395

Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria.

note: Entrata in vigore della legge: 11/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
Testo in vigore dal:  11-1-1991

Art. 41

(Ente di assistenza per il personale
dell'Amministrazione penitenziaria)
1. Nei confronti del personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al numero 3) dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in "Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria".
2. Al predetto ente viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:
a) all'assistenza degli orfani del personale dell'Amministrazione penitenziaria;
b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;
c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al personale dell'Amministrazione penitenziaria, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità;
d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;
e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.
3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il nuovo statuto dell'ente, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.
5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentate con gli utili delle suddette attività, nonché degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria con le modalità di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.
6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.
Nota all'art. 41, comma 1, 3, 5 e 6:
- Il testo vigente dell'art. 24, n. 3) del D.P.R. n. 616/1977, concernente "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" (recante "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione), è il seguente:
"Art. 24. (Competenze dello Stato). - Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) (Omissis);
2) (Omissis);
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze Armate dello Stato, all'Arma dei Carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti".
- L'art. 1 della legge n. 1214/1956, concernente "Provvedimenti per l'Ente di assistenza degli organi degli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia", rinvia al D.P.R. n. 363/1953, che ha eretto detto ente di assistenza in ente morale.
- Il testo vigente dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 1214/1956 è il seguente:
"Art. 2. (Omissis).
Gli importi delle punizioni verranno introitati in apposito capitolo di entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai sensi dell'art. 41, comma secondo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 a favore dell'Ente di assistenza suddetto".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 203/1989, concernente "Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121", è il seguente:
"Art. 3. - 1. (Omissis).
2. È data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi, e reparti di Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807".
- Il testo vigente del comma 2 dell'art. 3 della legge n. 203/1989 concernente "Nuove disposizioni per i servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'art. 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121", è il seguente:
"Art. 3. - 1. (Omissis).
2. È data sanatoria per le gestioni, ivi compreso il relativo trattamento alimentare, delle mense obbligatorie di servizio operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge presso enti, comandi, e reparti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza, in particolari situazioni di impiego e ambientali diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807".
- Il testo vigente del primo comma dell'art. 3 del D.P.R.
n. 807/1950, concernente "Soppressione della razione viveri individuale del personale militare e di quello appartenente ai Corpi militarmente organizzati e regolamentazione del trattamento vitto delle mense obbligatorie di servizio", è il seguente:
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle seguenti mense obbligatorie di servizio compete, per ciascuno dei partecipanti effettivamente presenti, il controvalore della razione viveri:
a) mense ufficiali, sottufficiali, carabinieri e finanzieri costituite presso i reparti dell'Esercito e dei battaglioni mobili dei Carabinieri della Guardia di Finanza e altri Corpi militarmente organizzati facenti parte delle Forze Armate durante la permanenza ai campi nei periodi in cui l'Esercito, compie grandi manovre, manovre di campagna, di cavalleria e di istruzione;
b) mense ufficiali e sottufficiali costituite a bordo di navi della Marina militare ai sensi del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con il regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive varianti, nonché mense ufficiali, sottufficiali e finanzieri costituite a bordo delle unità del Naviglio della guardia di finanza;
c) mense ufficiali e sottufficiali costituite ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24 ottobre 1947, n. 1428, per il personale militare e civile di ruolo e non di ruolo e salariato in forza amministrativa agli aeroporti e che vi presti servizio effettivo, nonché al personale militare che vi rechi per esplicare attività di volo. Per il personale che consumi nella giornata un solo pasto, viene corrisposto alle mense la metà dell'importo del controvalore di cui sopra".