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LEGGE 15 dicembre 1990, n. 386

Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari.

note: Entrata in vigore della legge: 4/1/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/01/2018)
Testo in vigore dal:  15-1-2000
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

(( (Emissione di assegno senza provvista). ))
((
1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 1, chiunque emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
2. Se l'importo dell'assegno è superiore a lire venti milioni o nel caso di reiterazione delle violazioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici milioni.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
))