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LEGGE 26 novembre 1990, n. 353

Provvedimenti urgenti per il processo civile.

note: Entrata in vigore: 1/1/1992, fatta eccezione per la disposizione di cui all'art. 1 che entra in vigore il 16/12/1990.
Successivamente la L. 21 novembre 1991, n. 374 ha differito l'entrata in vigore all'1/1/1993.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1995)
Testo in vigore dal:  10-12-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 89

(Abrogazioni)
1. Sono abrogati gli articoli 353, ultimo comma; 359, secondo comma; 672; 673; 674; 680; 681; 682; 683; 689; 690; 701; 702 e 818, secondo comma, del codice di procedura civile. A far data dal 2 gennaio 1994 sono altresì abrogati gli articoli 7, secondo comma; 12, secondo comma; 177, terzo comma, numero 4); 178, commi sesto, settimo ed ottavo; 185, primo comma; 244, secondo e terzo comma e 357 dello stesso codice.
2.
((A far data dal 30 aprile 1995))
sono abrogati gli articoli 110 e 112-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
3.
((A far data dal 30 aprile 1995))
sono abrogati gli articoli 30, secondo comma, 43, 44, 45, primo, secondo, terzo e quarto comma, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 della legge 27 luglio 1978, n. 392,e successive modificazioni.
4.
((A far data dal 30 aprile 1995))
al primo comma dell'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "osservando le norme previste dall'articolo 46" sono sostituite dalle seguenti: "osservando le norme previste dall'articolo 447-bis del codice di procedura civile".