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LEGGE 20 ottobre 1990, n. 302

Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

note: Entrata in vigore della legge: 26-10-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2008)
Testo in vigore dal:  26-10-1990

Art. 16

Modalità di attuazione
1. Le modalità di attuazione della presente legge sono quelle stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 316 del 18 novembre 1980, come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 11 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 25 ottobre 1983, in quanto applicabile, salvo disposizioni integrative e modificative, da adottarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa e dell'agricoltura e delle foreste.
Note all'art. 16:
- Il decreto ministeriale 30 ottobre 1980 concerne: "Modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, recante speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".
- Il decreto ministeriale 11 luglio 1983 concerne: "Modificazioni al decreto ministeriale 30 ottobre 1980 recante le modalità di attuazione della legge 13 agosto 1980, n. 466, concernente speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".