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LEGGE 15 ottobre 1990, n. 295

Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti.

note: Entrata in vigore della legge: 22/10/1990
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Testo in vigore dal:  22-10-1990

Art. 2

1. Per le esigenze connesse all'espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale.
2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.
3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa.
4. L'assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d'invalidità civile è disposta con decreto del Ministro del tesoro.
5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all'articolo 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro - Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra - per la successiva assegnazione alle commissioni stesse.
7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni è effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con le altre modalità previste dalla vigente normativa.