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LEGGE 21 febbraio 1990, n. 36

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/2003)
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Testo in vigore dal:  30-11-2003
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Art. 9

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, il prefetto della provincia di confine può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia o ai servizi di sicurezza di altro Stato, che sia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato per fini di difesa.
2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.
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2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata altresì agli agenti di polizia dei Paesi appartenenti all'Unione europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera per lo svolgimento di servizi congiunti con agenti delle Forze di polizia dello Stato.
2-ter. I soggetti autorizzati ai sensi del comma 2-bis possono utilizzare le armi esclusivamente per legittima difesa.
2-quater. Per i danni causati dagli agenti di polizia di Paesi diversi da quelli di cui al comma 2-bis, durante lo svolgimento dei servizi di cui al medesimo comma 2-bis, si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 43 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388
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