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LEGGE 30 novembre 1989, n. 398

Norme in materia di borse di studio universitarie.

note: 29/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal:  25-11-2014
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Art. 5

Borse di studio per il perfezionamento all'estero
1. Il concorso per l'attribuzione delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si svolge
((presso le università separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari))
del Consiglio universitario nazionale
((. . .))
.
2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati
((. . .))
di età non superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalità per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2
((sono stabilite con apposito regolamento da ciascuna università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore))
.
4. Le commissioni giudicatrici devono essere composte da
((professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede))
.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161))
.