LEGGE 30 novembre 1989, n. 398

Norme in materia di borse di studio universitarie.

note: 29/12/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
Testo in vigore dal: 25-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
          Borse di studio per il perfezionamento all'estero 
  1. Il concorso per l'attribuzione delle  borse  di  studio  per  la
frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si  svolge  ((presso
le universita' separatamente  per  ciascuna  delle  quattordici  aree
disciplinari)) del Consiglio universitario nazionale ((. . .)). 
  2. Al concorso, per titoli ed esami, sono ammessi i laureati ((.  .
.)) di eta' non superiore  ai  ventinove  anni,  che  documentino  un
impegno formale di attivita' di  perfezionamento  presso  istituzioni
estere ed internazionali di livello universitario,  con  la  relativa
indicazione dei corsi e della durata. 
  3. Le modalita' per lo svolgimento del concorso, per l'attribuzione
e la conferma delle borse  ed  i  criteri  per  l'accertamento  della
qualificazione delle istituzioni di cui al comma 2  ((sono  stabilite
con apposito regolamento da ciascuna universita',  nel  rispetto  del
diritto dell'Unione europea e tenuto conto  di  quanto  previsto  dal
comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore)). 
  4.  Le  commissioni  giudicatrici   devono   essere   composte   da
((professori e  ricercatori  di  ruolo,  dei  quali  almeno  uno  con
qualifica di  professore  ordinario,  che  le  presiede)).  ((PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 2014, N. 161)).