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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  28-3-1989

Art. 47

Contenzioso in materia di contributi
alle gestioni dei lavoratori autonomi).
1. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi delle prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali decidono, in via definitiva i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni.
2. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9.
3. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 e di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato.
4. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facoltà di adire l'autorità giudiziaria.
5. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti.
6. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.
Nota all'art. 47, comma 2:
Il testo dell'art. 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), e il seguente:
"Art. 12. - Per la decisione dei ricorsi avverso l'accertamento dei contributi ed avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei soggetti dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia, regolata dalla presente legge e dalla legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie, regolata dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, e costituita presso gli uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati una commissione della quale fanno parte:
a) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro, che la presiede;
b) un funzionario delegato dal direttore della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
c) un funzionario delegato dal presidente della cassa mutua provinciale malattia dei coltivatori diretti;
d) due funzionari, di cui uno delegato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura ed uno dall'ufficio tecnico erariale;
e) quattro rappresentanti delle categorie interessate.
Il direttore dell'ufficio provinciale del Servizio per contributi agricoli unificati fa parte della commissione con voto consuntivo.
Ai fini della partecipazione dei rappresentanti di categoria di cui al punto e), il prefetto sceglie dodici nominativi tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali delle categorie nell'ambito della provincia.
Questi partecipano alle riunioni della commissione a turni quadrimestrali. L'assegnazione ai diversi turni e fatta dal presidente in base a sorteggio, con esclusione nei turni successivi di coloro che nell'anno abbiano già fatto parte della commissione.
I rappresentanti di categoria non di turno hanno facoltà di assistere alle riunioni della commissione".