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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  17-8-1995
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Art. 20

(Gestione finanziaria e patrimoniale).
1. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, e unica per tutte le attività istituzionali relative alla gestioni previdenziali e assistenziali ad esso affidate come e unico il relativo bilancio.
Tali gestioni hanno propria autonomia economico-patrimoniale nell'ambito della gestione complessiva dell'Istituto.
2. L'Istituto e autorizzato a costituire o partecipare a società cui affidare la gestione del patrimonio immobiliare nel rispetto di criteri di economicità ed efficienza. L'autorizzazione e concessa dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. Trascorso il termine di sessanta giorni dalla data in cui la deliberazione del consiglio di amministrazione risulta pervenuta ai ministri competenti, questa diventa esecutiva. La costituzione o la partecipazione alle società non rientrano nell'ambito degli impieghi dei fondi disponibili ai sensi dell'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
3. Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e tenuto a compilare il bilancio preventivo finanziario generale di competenza e di cassa, secondo criteri generali di classificazione, ai fini del consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che, anche in deroga all'articolo 30 della legge 20 marzo 1975, n. 70 tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.
4. Deve altresì compilare il conto consuntivo generale e, per ciascuna delle gestioni amministrate, il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
(( Al fine di consentire un immediato riscontro dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, l'Istituto è inoltre tenuto a compilare uno stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37))
. I bilanci preventivi devono essere deliberati entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio al quale si riferiscono. I bilanci consuntivi devono essere deliberati entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio. Per le spese consentite dai fini istituzionali dell'Istituto, che non abbiano carattere obbligatorio, deve essere assicurata la necessaria copertura finanziaria nel bilancio preventivo e nelle note di variazione.
5. Le modalità di formazione e deliberazione dei bilanci e delle note di variazione sono disciplinate dagli articoli 49 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639.
6. I bilanci preventivi e consuntivi devono essere trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.
7. Fino a quando non sia scaduto il termine per la formulazione dei rilievi da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, per gli stanziamenti che hanno formato oggetto di rilievo da parte di detti Ministri, prima delle motivate decisioni definitive del consiglio di amministrazione, per le sole spese non obbligatorie, l'Istituto adotta la gestione provvisoria del bilancio deliberato dal consiglio di amministrazione, nei limiti di un dodicesimo di ogni mese, per la spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero, nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili. Gli articoli 48, 50 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono abrogati.
8. Il costo dei servizi non rientranti nelle competenze istituzionali dell'Istituto, ma ad esso affidati per disposizione di legge o di regolamento, e a carico del bilancio dello Stato o dell'amministrazione committente.