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LEGGE 9 marzo 1989, n. 88

Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/05/2022)
Testo in vigore dal:  2-6-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 19

(Conferimento di incarichi professionali).
1. Per le esigenze connesse alla progettazione e realizzazione di sistemi informativi complessi, alla revisione e riordinamento delle funzioni di contabilità ed agli investimenti delle risorse finanziarie dei fondi integrativi di cui all'articolo 1, l'Istituto può deliberare il conferimento di incarichi di consulenza professionale ad esperti altamente specializzati. Il relativo compenso e stabilito dal comitato esecutivo.
2. È fatto divieto di assumere con il contratto di cui al comma 1 personale già alle dipendenze dello stesso Istituto.
(( In sede di prima applicazione, l'assunzione di tale personale, con il contratto di cui al comma 1 e nel limite massimo di cinque unità, è consentita semprechè la cessazione del servizio sia intervenuta in data anteriore al quinquiennio precedente l'assunzione predetta))
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3. Il numero massimo degli incarichi di cui al comma 1 non può superare le venticinque unità.