LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

note: Entrata in vigore della legge: 1/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
Testo in vigore dal: 29-1-2006
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6 
 
  1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data
stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui
all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e  successive  modificazioni,
in pubblica adunanza, preannunziata due giorni  prima  con  manifesto
affisso  nell'albo   pretorio   del   comune,   alla   presenza   dei
rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati,
procede: 
    a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale  del
comune,  scegliendoli  tra  i  nominativi  compresi  nell'albo  degli
scrutatori in numero pari a quello occorrente; 
    b) alla formazione di una graduatoria  di  ulteriori  nominativi,
compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati  a
norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia  o  impedimento;
qualora la successione degli scrutatori  nella  graduatoria  non  sia
determinata all'unanimita' dai componenti la Commissione  elettorale,
alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio; 
    c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli  fra  gli
iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il  numero
dei  nominativi  compresi  nell'albo   degli   scrutatori   non   sia
sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b). 
  2. Alle nomine di cui alle lettere a), b)  e  c)  del  comma  1  si
procede   all'unanimita'.   Qualora   la   nomina   non   sia   fatta
all'unanimita', ciascun membro della Commissione elettorale vota  per
(( un nome )) e sono proclamati eletti coloro che hanno  ottenuto  il
maggior numero di voti. A parita' di voti  e'  proclamato  eletto  il
piu' anziano di eta'. 
  3. Il sindaco o il commissario, nel piu' breve  tempo,  e  comunque
non oltre il quindicesimo giorno  precedente  le  elezioni,  notifica
agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave  impedimento  ad
assolvere l'incarico deve essere comunicato,  entro  quarantotto  ore
dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede
a sostituire i soggetti impediti  con  gli  elettori  compresi  nella
graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 
  4. La nomina e' notificata agli  interessati  non  oltre  il  terzo
giorno precedente le elezioni.