LEGGE 8 marzo 1989, n. 95

Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore ((...)) di seggio elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

note: Entrata in vigore della legge: 1/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2006)
Testo in vigore dal: 31-12-2005
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
  1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto
da affiggere  nell'albo  pretorio  del  comune  ed  in  altri  luoghi
pubblici,  invita  gli  elettori  che  desiderano   essere   inseriti
nell'albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre. 
  2.  Le  domande  vengono  trasmesse  alla  commissione   elettorale
comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 1 della presente legge e non si trovano
nelle condizioni di cui all'articolo 38 del testo unico  delle  leggi
recanti norme per la elezione della Camera  dei  deputati,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed
all'articolo 23 del testo unico delle leggi per la composizione e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  li
inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati  a  svolgere
le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza  giustificato
motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza  non
definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96  del  citato  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma,  del  citato  testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30  marzo
1957, n. 361. 
  3. A coloro che non  siano  stati  inclusi  nell'albo,  il  sindaco
notifica per  iscritto  la  decisione  della  commissione  elettorale
comunale, indicandone i motivi. 
  4. (( Entro il 15 gennaio di ciascun anno,  ))  L'albo  formato  ai
sensi dei commi 1 e 2 e' depositato nella segreteria del  comune  per
la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha  diritto
di prenderne visione. 
  5. Il sindaco da' avviso del deposito  dell'albo  nella  segreteria
del comune con pubblico manifesto con il quale  invita  gli  elettori
del  comune  che  intendono  proporre  ricorso  avverso  la  denegata
iscrizione,  oppure  avverso  la  indebita  iscrizione  nell'albo,  a
presentarlo alla commissione  elettorale  circondariale  entro  dieci
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4. 
  6. Il ricorrente che impugna un'iscrizione deve dimostrare di  aver
fatto eseguire, entro i cinque giorni successivi alla  presentazione,
la notificazione del ricorso alla parte interessata, la  quale  puo',
entro  cinque  giorni  dall'avvenuta  notificazione,  presentare   un
controricorso alla stessa commissione elettorale circondariale.