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LEGGE 8 marzo 1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane.

note: Entrata in vigore della legge: 7/4/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/1996)
Testo in vigore dal:  7-4-1989

Art. 18

1. Le Comunità ebraiche, in quanto istituzioni tradizionali dell'ebraismo in Italia, sono formazioni sociali originarie che provvedono, ai sensi dello Statuto dell'ebraismo italiano, al soddisfacimento delle esigenze religiose degli ebrei secondo la legge e la tradizione ebraiche.
2. La Repubblica italiana prende atto che le Comunità curano l'esercizio del culto, l'istruzione e l'educazione religiosa, promuovono la cultura ebraica, provvedono a tutelare gli interessi collettivi degli ebrei in sede locale, contribuiscono secondo la legge e la tradizione ebraiche all'assistenza degli appartenenti delle Comunità stesse.
3. Le Comunitàisraelitiche di Ancona, Bologna, Casale Monferrato, Ferrara, Firenze, Genova, Livorno, Mantova, Merano, Milano, Modena, Napoli, Padova, Parma, Pisa, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Vercelli e Verona conservano la personalità giuridica e l'assetto territoriale di cui sono attualmente dotate e assumono la denominazione di Comunità ebraiche.
4. La costituzione di nuove Comunità, nonché la modifica delle rispettive circoscrizioni territoriali, la unificazione e la estinzione di quelle esistenti sono riconosciute con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, su domanda congiunta della Comunità e dell'Unione.