LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39

Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore.

note: Entrata in vigore della legge: 24-2-1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 8-5-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
  1. Presso ciascuna camera di commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura  e'  istituito  un  ruolo  degli  agenti  di  affari   in
mediazione,  nel  quale  devono  iscriversi  coloro  che  svolgono  o
intendono svolgere l'attivita' di mediazione, anche se esercitata  in
modo discontinuo o occasionale. 
  2. Il ruolo  e'  distinto  in  tre  sezioni:  una  per  gli  agenti
immobiliari, una per gli agenti merceologici ed una  per  gli  agenti
muniti di mandato a titolo oneroso, salvo  ulteriori  distinzioni  in
relazione a specifiche attivita' di mediazione da  stabilire  con  il
regolamento di cui all'articolo 11. 
  3. Per ottenere l'iscrizione nel ruolo gli interessati devono: 
    a) essere cittadini italiani  o  cittadini  di  uno  degli  Stati
membri della Comunita' economica europea, ovvero stranieri  residenti
nel  territorio  della  Repubblica  italiana  e  avere  raggiunto  la
maggiore eta'; 
    b) avere il godimento dei diritti civili; 
    c) risiedere nella  circoscrizione  della  camera  di  commercio,
industria,  artigianato  e  agricoltura  nel  cui   ruolo   intendono
iscriversi; 
    d) aver assolto agli impegni derivanti dalle norme relative  agli
obblighi scolastici vigenti al momento della loro eta' scolare; 
    e) avere conseguito un diploma di scuola  secondaria  di  secondo
grado, avere frequentato un corso di formazione ed avere superato  un
esame diretto ad accertare l'attitudine e la capacita'  professionale
dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione  prescelto,  oppure
avere conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado  ed
avere  effettuato  un  periodo  di  pratica  di  almeno  dodici  mesi
continuativi con l'obbligo di frequenza di  uno  specifico  corso  di
formazione professionale.  Le  modalita'  e  le  caratteristiche  del
titolo di formazione, dell'esame e quelle della tenuta  del  registro
dei  praticanti   sono   determinate   con   decreto   del   Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; 
    f) salvo che non sia intervenuta la  riabilitazione,  non  essere
stati sottoposti a misure  di  prevenzione,  divenute  definitive,  a
norma delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 10 febbraio 1962, n. 57,
31 maggio 1965, n. 575; 13 settembre 1982, n. 646; non essere incorsi
in reati puniti con la reclusione  ai  sensi  dell'articolo  116  del
regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive  modificazioni;
non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per  delitti
contro   la   pubblica   amministrazione,   l'amministrazione   della
giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed  il
commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto,  rapina,
estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione,  emissione
di assegni a vuoto e per ogni altro delitto non colposo per il  quale
la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel  minimo,
a due anni e, nel massimo, a cinque anni. 
  4. L'iscrizione al ruolo deve essere richiesta anche se l'attivita'
viene esercitata in modo occasionale o  discontinuo,  da  coloro  che
svolgono, su mandato a titolo oneroso, attivita' per  la  conclusione
di affari relativi ad immobili od aziende. (1) ((5)) 
    

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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il	Decreto 21 dicembre 1990, n. 452, ha  disposto  (con  l'art.  3,
comma 1) che il ruolo di cui al presente articolo e'  distinto  nelle
seguenti sezioni: 
    a) agenti immobiliari; 
    b) agenti merceologici; 
    c) agenti con mandato a titolo oneroso; 
    d) agenti in servizi vari. 
    

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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 73, comma 1)
che e' soppresso il ruolo di cui all'art. 2 della presente legge.