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LEGGE 16 marzo 1988, n. 81

Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari.

note: Entrata in vigore della legge: 21/03/1988
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Testo in vigore dal:  21-3-1988

Art. 2

1. All'articolo 6, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 943, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
",e comunque non inferiori a 24 ore settimanali".

Nota all'art. 2:
Il testo dell'art. 6 della legge n. 943/1986, così come modificato dal presente articolo, è il seguente:
"Art. 6. - 1. Per l'avviamento con chiamata nominativa e per il passaggio diretto si applica la disciplina vigente per i lavoratori italiani.
2. L'assunzione di lavoratori extracomunitari da adibirsi ai servizi domestici avviene con richiesta nominativa. Ai predetti lavoratori l'autorizzazione di cui all'articolo 8, comma 3, può essere rilasciata anche per l'instaurazione di una pluralità di rapporti che complessivamente assicurino un'occupazione a tempo pieno, e comunque non inferiori a 24 ore settimanali.
3. Gli studenti che frequentano gli istituti di istruzione italiani pubblici e privati, di ogni ordine e grado, possono richiedere l'autorizzazione a prestare attività lavorativa a tempo determinato, durante i loro studi, per un tempo non superiore alle cinquecento ore annuali. Essi vengono avviati al lavoro dopo i lavoratori extracomunitari già legalmente residenti in Italia e i lavoratori di cui alla lettera d) dell'articolo 5".