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LEGGE 27 ottobre 1988, n. 470

Anagrafe e censimento degli italiani all'estero.

note: Entrata in vigore della legge: 8/11/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal:  8-11-1988

Art. 7

1. Sulla base delle risultanze dell'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero e con l'osservanza delle disposizioni degli articoli da 29 a 31 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, spetta agli ufficiali di anagrafe dei comuni ed a quelli di cui all'articolo 1, comma 11, il rilascio dei seguenti certificati:
a) certificato di stato di famiglia;
b) certificato di residenza attestante che il richiedente, in precedenza iscritto nell'anagrafe dei residenti nel comune da certa data, risulta attualmente nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, con decorrenza dalla data di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente per trasferimento all'estero, ovvero dalla data di iscrizione nell'anagrafe dei residenti all'estero a seguito di trascrizione di atto di stato civile.
Nota all'art. 7:
Il testo degli articoli 29 e 31 del D.P.R. n. 136/1958 è il seguente:
"Art. 29 (Certificati anagrafici). - I certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia anagrafica vengono rilasciati dall'ufficiale di anagrafe a domanda dell'interessato.
Nel caso che il richiedente non sia il capo famiglia o altro componente della famiglia anagrafica, la richiesta deve essere accompagnata dalla esibizione della carta d'identità od altro idoneo documento di riconoscimento, i cui estremi devono essere trascritti negli atti dell'ufficio".
"Art. 31 (Ricorsi in materia di certificazioni anagrafiche). - In caso di rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 160 del T.U. della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 4 febbraio 1915, n. 148, ed all'art. 63 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383".