LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 4-7-2009
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 17-bis. 
                  (( (Testi unici compilativi). )) 
 
  ((1. Il Governo  provvede,  mediante  testi  unici  compilativi,  a
raccogliere le disposizioni aventi forza di legge regolanti materie e
settori omogenei, attenendosi ai seguenti criteri: 
    a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme; 
    b) ricognizione delle norme abrogate,  anche  implicitamente,  da
successive disposizioni; 
    c) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti  in
modo da garantire la coerenza logica e sistematica della normativa; 
    d) ricognizione delle disposizioni, non inserite nel testo unico,
che restano comunque in vigore. 
  2. Lo schema di ciascun testo unico e' deliberato dal Consiglio dei
ministri, valutato il parere che il Consiglio di Stato deve esprimere
entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Ciascun testo  unico  e'
emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta  del
Presidente del Consiglio dei ministri, previa ulteriore deliberazione
del Consiglio dei ministri. 
  3. Il Governo puo' demandare la redazione  degli  schemi  di  testi
unici ai sensi dell'articolo 14, numero 2°,  del  testo  unico  delle
leggi sul Consiglio di Stato, di cui al regio decreto 26 giugno 1924,
n. 1054, al Consiglio di Stato,  che  ha  facolta'  di  avvalersi  di
esperti, in discipline non giuridiche,  in  numero  non  superiore  a
cinque, nell'ambito dei propri ordinari stanziamenti di  bilancio  e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato. Sugli schemi redatti dal Consiglio di Stato non  e'  acquisito
il parere dello stesso, previsto ai  sensi  dell'articolo  16,  primo
comma, numero 3°, del citato testo unico di cui al regio  decreto  n.
1054 del 1924, dell'articolo 17, comma  25,  della  legge  15  maggio
1997, n. 127, e del comma 2 del presente articolo)).