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MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 20 aprile 1988, n. 162

Regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio.

note: Entrata in vigore del decreto: 21/08/1988
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vigente al 25/04/2024
Testo in vigore dal:  21-8-1988

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 26 aprile 1983, n. 136, concernente la biodegradabilità dei detergenti sintetici;
Visto il decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, così come modificato dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7 di conversione del decreto stesso concernente provvedimenti urgenti per il contenimento dei fenomeni di eutrofizzazione, che all'art. 4 prevede l'emanazione da parte del Ministro della sanità di un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;
Sentito il Consiglio superiore di sanità;

D'intesa

con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente; Decreta:

Art. 1

1. Le norme del presente decreto si applicano ai coadiuvanti del lavaggio di cui all'art. 4 del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito in legge, con modificazioni, con legge 24 gennaio 1986, n. 7.

AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota all'art. 1:
Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. n. 667/1985:
"Art. 4. - 1. I prodotti coadiuvanti del lavaggio non possono contenere composti di fosforo e debbono essere biodegradabili ai sensi della legge 26 aprile 1983, n. 136.
2. Entro il 30 giugno 1986 il Ministro della sanità, d'intesa con i Ministri per l'ecologia e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, emana un decreto per la regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio".