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LEGGE 3 marzo 1987, n. 59

Disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente.

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Testo in vigore dal:  5-3-1987

Art. 7

1. Il Ministro dell'ambiente, nelle aree individuate come zone da destinarsi a parchi nazionali e riserve naturali statali, può adottare, sentite le regioni e gli enti locali interessati ovvero decorsi trenta giorni dalla data di richiesta del parere senza che questo sia stato espresso, le necessarie misure di salvaguardia con le quali può essere vietata qualsiasi trasformazione dello stato dei luoghi.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, può adottare misure di salvaguardia a tutela delle aree individuate come zone da destinare a riserve marine. Con il provvedimento che prescrive le misure di salvaguardia, possono essere vietate la trasformazione e l'utilizzazione dell'area, nonché la pesca.
3. Il provvedimento di salvaguardia è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. È in facoltà del Ministro dell'ambiente graduare il contenuto della misura di salvaguardia in relazione alle esigenze del caso.