stai visualizzando l'atto

LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal:  10-3-1987

Art. 29

(Commissione paritetica)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la Direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.
2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.
3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.