LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67

Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/12/2019)
Testo in vigore dal: 10-3-1987
                              Art. 29.
                      (Commissione paritetica)

  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da
adottarsi  entro  30  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  istituita  presso  la  Direzione generale delle
informazioni,  dell'editoria e della proprieta' letteraria, artistica
e   scientifica   una   commissione   paritetica  Governo-editori  di
quotidiani  e  periodici  per la formulazione di proposte relative al
miglioramento    dei   servizi   di   distribuzione   della   stampa,
all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni,
all'utilizzazione  del  satellite,  alla definizione di un sistema di
salvaguardia  della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicita'
nei confronti di altri mezzi di comunicazione.
  2.  La  commissione  sara' integrata dai rappresentanti delle altre
categorie  di  volta  in  volta  interessate ai temi in discussione e
potra' servirsi della collaborazione di esperti.
  3.  Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presentera'
le  proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei ministri, che
le trasmettera' con proprie osservazioni e proposte al Parlamento.