LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 28-12-2011
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
             ((Procedura di nomina dei rappresentanti)) 
 
  1. Nove mesi prima  della  scadenza  del  mandato  dei  membri  del
Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  da'  avviso  di
tale scadenza  e  dei  termini  di  cui  al  presente  articolo,  con
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta
giorni dalla  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,
fanno  pervenire  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  le
designazioni dei rappresentanti delle  categorie  produttive  di  cui
all'articolo 2. 
2-bis. I rappresentanti delle associazioni di  promozione  sociale  e
delle organizzazioni di volontariato sono designati  ai  sensi  delle
norme vigenti. Le designazioni  sono  comunicate  al  Presidente  del
Consiglio dei ministri. 
  3. Il Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  nei  trenta  giorni
successivi, uditi i  Ministri  interessati,  definisce  l'elenco  dei
rappresentanti   delle    organizzazioni    sindacali    maggiormente
rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti. 
  4. Il ricorso avverso tale atto e' presentato dalle organizzazioni,
entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,  che  ne  da'  comunicazione  alle  altre
organizzazioni interessate. 
  5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a  fornire  tutti  gli
elementi  necessari  dai  quali  si  possa  desumere  il   grado   di
rappresentativita', con  particolare  riguardo  all'ampiezza  e  alla
diffusione  delle  loro  strutture  organizzative,  alla  consistenza
numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione  e  alla
stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e
alle composizioni delle  controversie  individuali  e  collettive  di
lavoro. 
  6. Analoga documentazione, a tutela dei propri  interessi,  possono
fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso,
le organizzazioni controinteressate. 
  7. Il ricorso e'  deciso,  udite  le  parti,  entro  quarantacinque
giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
su deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  8. Le norme di cui al presente articolo  si  applicano  anche  alle
imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non  rappresentate
da  organizzazioni  sindacali,  le  quali   intendano   procedere   a
designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In  caso
di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli  elementi
necessari  dai  quali  si  possa  desumere  il   proprio   grado   di
rappresentativita'  nel  settore  di  appartenenza,  con  particolare
riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale. 
  9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si  applicano  ai
rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM,  le  cui  designazioni
sono  effettuate  dai  rispettivi  organi  deliberanti,  nonche'   ai
rappresentanti dei liberi professionisti, le  cui  designazioni  sono
effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta
in volta,  dal  Ministro  di  grazia  e  giustizia  d'intesa  con  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  10. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 6 DICEMBRE 2011, N. 201,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L.22 DICEMBRE 2011, N. 214)).