LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-1986
                              Art. 26.

  Per  i  periodi  settimanali  decorrenti  da  quello  in corso al 1
gennaio  1986,  le  somme  corrisposte  ai  lavoratori  a  titolo  di
integrazione  salariale,  nonche'  quelle  corrisposte  a  titolo  di
prestazioni   previdenziali   ed   assistenziali   sostitutive  della
retribuzione,  che  danno  luogo  a trattamenti da commisurare ad una
percentuale  della  retribuzione non inferiore all'80 per cento, sono
ridotte  in misura pari all'importo derivante dall'applicazione delle
aliquote  contributive  previste  a  carico  degli  apprendisti  alle
lettere  a)  e b) dell'articolo 21 della presente legge. La riduzione
medesima  non  si applica ai trattamenti di malattia e di maternita',
nonche' all'indennita' di richiamo alle armi.