LEGGE 30 dicembre 1986, n. 936

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
                             Presidente 
 
  1. Il presidente del CNEL e' nominato al di fuori dei componenti di
cui all'articolo 2 con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
proposta  del  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri,   previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri. 
  2.  Il  presidente  dura  in  carica  cinque  anni  e  puo'  essere
confermato. Qualora la durata in carica del Presidente  non  coincida
con quella del Consiglio ((, di cui all'articolo))  7,  comma  1,  al
fine di assicurare il completamento del programma  di  attivita',  il
termine di scadenza del mandato di cui al presente comma e' prorogato
sino al termine della durata del Consiglio. 
  3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente,  fino
a quando non sia nominato  il  nuovo  presidente,  le  funzioni  sono
svolte dal vice presidente piu' anziano per elezione o,  in  casi  di
pari anzianita' elettorale, dal piu' anziano per eta'.