LEGGE 8 novembre 1986, n. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

Testo in vigore dal: 14-11-1986
                               Art. 5.

  1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE)
numero  797/85,  relativo  al  miglioramento  della  efficienza delle
strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia di
azioni  strutturali  e' destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di
cui  lire  450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno
1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno
1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.
  2.  Il  Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle
indicazioni  delle  regioni  e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze
finanziarie,  nei  limiti  delle  somme  indicate al comma 1, stimate
sulla  base  delle  effettive potenzialita' di attuazione. Al riparto
delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e
di  Bolzano  e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede
il  CIPE,  su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle
foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
  3.  Le  somme  di  cui  al  comma  1  sono  iscritte nello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  essere  successivamente
versate  ad  apposito conto corrente infruttifero istituito presso la
Tesoreria  centrale  dello  Stato.  Al  prelevamento  delle somme dal
predetto  conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta
del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
          Note all'art. 5:
            -  Il  regolamento  (CEE) n. 797/85 del Consiglio, dei 12
          marzo  1985,  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica n. 98-bis del 26 aprile 1985.
            -  Il  testo  dell'art.  13  della  legge  n. 281/1970 e'
          riportato nelle note all'art. 2.