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LEGGE 10 ottobre 1986, n. 668

Modifiche e integrazioni alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-11-1986

Art. 44

1. Anche al personale della Polizia di Stato si applicano il comma primo dell'articolo 138 della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e il penultimo comma dell'articolo 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Al personale delle forze di polizia che al 1 gennaio 1983 è inquadrato, in applicazione dell'articolo 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e dell'articolo 2, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, in un livello diverso da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio è determinato con le seguenti modalità:
a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 2 e dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;
b) inquadramento nel nuovo livello con le modalità di cui al citato articolo 138, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'articolo 18 del richiamato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla citata legge 6 agosto 1981, n. 432.